Non è prevista la rateizzazione per le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A sottolinearlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026. La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è chiara: l’importo non può essere rateizzato né dilazionato, ma deve essere versato integralmente entro 30 giorni.
L’Ispettorato riporta l’attenzione sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La sentenza n. 17202 del 6 aprile 2016 ha infatti escluso la possibilità di dilazionare il pagamento, ribadendo la necessità di rispettare il termine previsto dalla legge per ottenere l’estinzione del reato. Non basta quindi aver eliminato l’irregolarità riscontrata durante il controllo. Una volta verificato l’adempimento della prescrizione, l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 prevede la possibilità di pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione commessa. Il meccanismo consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di arrivare all’estinzione del reato. C’è poi da considerare che la somma eventualmente versata in ritardo non può essere utilizzata per compensare l’ammenda che potrebbe essere successivamente applicata in sede penale. L’Ispettorato considera infatti nettamente separate la procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 e l’eventuale pena pecuniaria successivamente applicata dal giudice. La nota richiama, a questo proposito, anche le precedenti indicazioni INL del 2019, secondo cui le somme pagate tardivamente devono essere restituite.
